STATUTO
AMORE DIVINO AMORE TERRENO
Ente del Terzo settore con la qualifica di
Associazione di Promozione Sociale (APS)
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ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui alle lettere f), i), k), m), q), s) e t) dell’art 5 D.lgs 117/17, che qui si intendono integralmente trascritti, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, In particolare l’Associazione si pone quale obbiettivo quello di promuovere, diffondere e condividere
- a) la conoscenza e la pratica nel campo della Consapevolezza e della Spiritualità, dell’approccio olistico alla persona e alla vita, quindi della promozione della salute, intesa come stato di benessere integrale, considerando l’individuo come un insieme inscindibile di corpo, mente ed anima;
- b) la conoscenza e la pratica di vari metodi e discipline bionaturali preventive collegate al settore del Ben-Essere del corpo e della persona, riconoscendo predisposizioni e comportamenti inadeguati o tali da favorire uno stato di squilibrio psicofisico, in modo da stimolare le capacità di auto consapevolezza propria di ogni individuo. Ciò potrà avvenire con l’utilizzo anche di tecniche olistico – energetiche quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Riequilibrio dei Chakra, Lettura dell’Aura, Luce Bianca, Pratiche Essene, Coaching Spirituale, Suonoterapia, la Respirazione Consapevole, Cristalloterapia, Riequilibrio Familiare, Massaggio olistico e simili.
- c) corretti stili di vita, del giusto rapporto con la natura, nonché dell’evoluzione della coscienza per favorire la crescita della persona nella sua interezza e in generale della società, mediante la riscoperta e diffusione di tutte le discipline e pratiche culturali, filosofiche, spirituali, scientifiche, olistiche, bio-naturali che consentano all’individuo di ritrovare l’armonia della sua persona;
- d) discipline, percorsi e conoscenze che si fondano sulla integrazione e armonizzazione tra la dimensione fisica e quella energetico-spirituale al fine di consentire all’individuo di raggiungere uno stato di benessere e di equilibrio tra la propria parte maschile e quella femminile, e di maggiore consapevolezza sia a livello individuale sia collettivo;
- e) la riscoperta, approfondimento e conoscenza delle scuole mistiche e spirituali nella vita quotidiana, con le finalità di riequilibrare ed aumentare l’energia vitale, stimolare la crescita interiore individuale, operare al recupero ed al mantenimento della salute a livello fisico, psichico e spirituale. Ci si riferisce ad esempio a tecniche e metodologie quali: meditazione, la cristalloterapia, la camminata nel labirinto, la colorazione di mandala ed altre discipline simili;
- f) la crescita personale e spirituale, con attività volte a favorire la salute psico-fisica, attenuare lo stress quotidiano, promuovere la distensione della mente attraverso l’ascolto del proprio corpo e sviluppare la consapevolezza interiore anche sostenendo la diffusione di un’alimentazione e di uno stile di vita sani e rispettosi della salute degli individui e dell’ambiente;
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore,- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
– l’autorizzazione all’utilizzo dei dati per le finalità associative, in ossequio alla legislazione vigente in materia di privacy al momento della domanda;
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– esaminare i libri sociali;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se e in quanto preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo in quanto funzionali e inerenti all’attività associativa;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l’obbligo di :
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, o nel caso di diffusione di dati e/o informazioni riservate, violazione della privacy, morosità nel versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
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